A chi è rivolto
I requisiti necessari
Per potere essere considerata Convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:
Essere maggiorenni
Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune
Avere un legame affettivo stabile
Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
Non essere parenti né affini o adottati tra di loro
Descrizione
La Convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Come fare
Il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l’iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'Anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".
Cosa serve
Modulo richiesta convivenza di fatto compilato
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Cessazione della Convivenza di fatto
La convivenza di fatto cessa in caso di :
morte del convivente
matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti
in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
I diritti
La legge 76/2016 riconosce alle Convivenze di fatto che abbiano i requisiti da essa previsti i seguenti diritti:
gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (comma 38);
in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (comma 39);
ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata (commi 40 e 41);
alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà (commi 42 e 43);
successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (comma 45);
partecipazione agli utili nell’attività di impresa familiare in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato (comma 46);
il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (commi 47 e 48);
in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49);
le parti che costituiscono una Convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di Convivenza. Il contratto è facoltativo e non impedisce l’esistenza e la dichiarazione della Convivenza di fatto all’Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge (commi da 50 a 65).
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 15/12/2023