A chi è rivolto
I requisiti necessari
Per potere dichiarare la costituzione della unione civile, le parti (così le definisce la legge) devono possedere i seguenti requisiti:
Essere maggiorenni e dello stesso sesso
Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
Non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall’art. 87 primo comma del Codice civile
Essere capaci di intendere e volere
Non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte ai sensi dell’art. 88 del Codice civile
Descrizione
L'Unione Civile, introdotta nella legislazione italiana dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, può essere costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile.
Come fare
Compilare i moduli in allegato
Cosa serve
Moduli richiesta compilati
Cosa si ottiene
Il nuovo istituto dell’unione civile
La legge 76/2016 riconosce alle unioni civili quasi tutti i diritti e doveri previsti per il matrimonio, tranne, in pratica, il diritto di adottare e l’obbligo di fedeltà.
I doveri - i componenti dell’unione civile, che vengono definiti “parti dell’unione”, con la dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l’obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo (comma 11 legge76/2016).
Il cognome - le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell’Unione, possono decidere di assumere, per la durata dell’unione un “cognome comune” scegliendolo tra i loro; la parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come “comune” (comma 10 legge 76/2016).
Il regime patrimoniale – il regime “ordinario” dell’unione civile è la comunione dei beni; le parti possono però scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione (comma 13 legge 76/2016)
La certificazione - l’Ufficio di Stato Civile rilascia un documento che attesta la costituzione dell’unione e riporta i dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale dell’unione.
I documenti – in tutti i documenti e atti, compresi quelli di riconoscimento, in cui è prevista l’indicazione dello stato civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule: “unito civilmente” o “unita civilmente”
Tempi e scadenze
Il requisiti vengono poi controllati entro 15 giorni dalla manifestazione di volontà delle parti dall’Ufficio di Stato civile, che deve anche registrare e certificare le dichiarazioni relative alle Unioni civili.
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Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
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Argomenti:Pagina aggiornata il 15/12/2023